Con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24, sono state stabilite nuove regole per il whistleblowing, ossia la segnalazione di violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui si sia venuti a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Il Decreto in oggetto, nel dare attuazione alla direttiva europea 2019/1937 del Parlamento europeo, ha allargato la platea dei soggetti obbligati a predisporre un idoneo canale di segnalazione interna, in quanto risultano obbligati i soggetti del settore pubblico e quelli del settore privato.

Riguardo al settore pubblico, la normativa ricomprende le amministrazioni pubbliche, le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione, gli enti pubblici economici, gli organismi di diritto pubblico, i concessionari di pubblico servizio, le società a controllo pubblico e le società in house, anche se quotate.

Nel settore privato sono destinatari della disciplina i soggetti che:

  • hanno impiegato, nell'ultimo anno, la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato;

  • rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione in merito ai (servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
  • sono dotati di personalità giuridica o sono società e associazioni anche prive di personalità giuridica a cui si applica il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e che adottano modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, indipendentemente dal numero dei lavoratori subordinati impiegati.

Al momento è stata prevista una graduale entrata in vigore della nuova disciplina: per i soggetti con una media nell'ultimo anno di almeno 250 lavoratori dipendenti, l'obbligo è entrato in vigore lo scorso 15 luglio, mentre per quelli con una media nell'ultimo anno di almeno 50 lavoratori, l'obbligo sarà effettivo dal 17 dicembre 2023.

Con il decreto in oggetto aumentano anche le condotte meritevoli di segnalazione, in quanto potranno essere oggetto di segnalazione:

  1. illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
  2. condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
  3. illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali o degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea fra cui quelli relativi ai settori degli appalti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
  4. atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea o il mercato interno, fra cui le frodi, le violazioni delle norme dell'Unione Europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato e in materia di imposta sulle società.

Il decreto non si applica alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante o che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;

Va poi rilevato che, rispetto alle norme preesistenti, che contemplavano il solo uso di canali di segnalazione interni, il decreto in oggetto introduce anche un canale di segnalazione esterno, predisposto e gestito dall'ANAC (autorità nazionale anticorruzione) che il 12 luglio ha approvato il relativo regolamento e le linee guida.

In determinate condizioni, si prevede anche la possibilità per il whistleblower di effettuare la segnalazione attraverso divulgazione pubblica, anche tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

Il decreto ha previsto una serie di misure a protezione del segnalante che non potrà essere oggetto di ritorsione o provvedimenti disciplinari. Inoltre, ogni trattamento dei dati personali, compresa la comunicazione tra le autorità competenti, dovrà essere effettuato nel rispetto del regolamento generale europeo sulla protezione dei dati 2016/679 (GDPR), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (codice privacy) e del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51 (trattamento dei dati personali a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali).

Anche la platea dei soggetti segnalanti è stata ampliata, ricomprendendo anche i collaboratori autonomi, i liberi professionisti, i volontari, i tirocinanti, gli azionisti e gli amministratori.

I soggetti destinatari del nuovo decreto dovranno garantire, anche tramite strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. Inoltre, dovranno anche organizzarsi al proprio interno per stabilire le regole e le procedure per la gestione della segnalazione, la tutela del segnalante e individuare le persone o l'ufficio interno autonomo dedicato e con personale specificamente formato.

Il mancato adempimento degli obblighi suddetti può comportare pesanti sanzioni amministrative da 10 mila a 50 mila euro.