Con la sentenza resa dalla Cassazione penale sez. IV – 03/10/2024, n. 40682, il Supremo Collegio ribadisce che la presenza di deleghe gestorie o di funzioni non esclude la responsabilità dell’intero consiglio di amministrazione in caso di totale carenza di procedimentalizzazione dell’attività produttiva e di controllo e di gravi carenze del POS elaborato dalla società, e conferma la condanna dell’intero consiglio di amministrazione per omicidio colposo a seguito di infortunio sul lavoro.

Nella fase di merito era stata accertata la responsabilità non solo di soggetti sottoposti al vertice societario, responsabili di gravi errori nelle fasi di costruzione e installazione di un manufatto all’origine dell’incidente, ma anche del vertice societario, costituito dall’intero consiglio di amministrazione, quest’ultimo per gravi carenze organizzative (totale carenza di procedimentalizzazione dell’attività produttiva e di controllo e gravi carenze del POS elaborato dalla società).

La questione

La questione affrontata dalla Suprema Corte inerisce la rilevanza, sul giudizio di responsabilità in capo ai membri del consiglio di amministrazione, di deleghe, di gestione o di funzioni, nel caso in cui, come accertato dai giudici di merito, l’evento sia il risultato della totale carenza di effettiva procedimentalizzazione dell’attività produttiva quale politica aziendale volta a subordinare le esigenze della sicurezza rispetto al profitto.

Delega di funzioni e delega gestoria

La Corte preliminarmente traccia il confine tra deleghe di funzioni e deleghe di gestione, con riferimento al tema dell’individuazione del “datore di lavoro” nei termini di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Delega di funzioni

La delega di funzioni (art. 16 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81) consente al datore di lavoro di trasferire poteri e responsabilità ad altro soggetto, in possesso di specifici requisiti di professionalità ed esperienza, con conseguente riduzione e mutazione dei doveri facenti capo al soggetto delegante. La delega deve attribuire al delegato i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate ed attribuirgli l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate.

Permane in capo al datore di lavoro delegante il dovere di individuare quale delegato un soggetto dotato delle professionalità e delle competenze necessarie, nonché l’obbligo di vigilanza in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. Tale obbligo si intende assolto in caso di adozione e attuazione efficace del modello di verifica e controllo di cui all’art. 30, comma 4, TUSL (art. 16, comma 3, del medesimo Testo Unico).

Ciò significa che il soggetto delegante può essere chiamato a rispondere per  culpa in eligendo o di culpa in vigilando. Peraltro, la vigilanza deve riguardare non il merito delle singole scelte bensì il complessivo adempimento del debito di protezione e controllo affidato al delegato.

Delega gestoria

La delega di gestione, regolata dall’articolo 2381 cod. civ.,  è finalizzata ad una specializzazione delle funzioni all’interno dell’organo collegiale, e consente di concentrare i poteri decisionali e di spesa connessi alla funzione datoriale, che fa capo a una pluralità di soggetti (i membri del consiglio di amministrazione), su alcuni di essi: in tali casi l’individuazione della posizione datoriale non può basarsi solo sulla base di un criterio formale, magari indiscriminatamente estensivo, ma richiede di considerare l’organizzazione dell’istituzione dando rilievo all’ effettività dei poteri di gestione e di spesa del soggetto delegato.

La delega di gestione, sia pur munita di adeguati poteri di decisione e di spesa, non esime il CdA dal dovere di controllo: esso ha la facoltà di impartire direttive ed è tenuto sulla base delle informazioni ricevute a valutare l’adeguatezza dell’assetto della società e a valutare sulla base delle relazioni informative dei delegati il generale andamento della gestione (art. 2381, comma 3, cod. civ.). Tutti gli amministratori, inoltre, sono solidalmente responsabili se, a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose (art. 2932, comma 2, cod. civ.).

 

Le responsabilità del consiglio di amministrazione

Dalla diversità di natura di tali deleghe discendono anche diversi doveri e responsabilità in capo ai deleganti. In particolare con la delega di funzioni permangono in capo al datore di lavoro, perché non delegabili, gli obblighi che costituiscono l’essenza della funzione datoriale e della sua preminente posizione di garante (la valutazione del rischio, preordinata alla pianificazione e predisposizione delle misure necessarie, e la nomina del responsabile del servizio prevenzione e protezione); la delega gestoria permette invece che tali adempimenti vengano delegati, ed in capo ai deleganti si configura un dovere di verifica sulla base del flusso informativo, dell’assetto organizzativo generale e un vero e proprio potere di intervento anche con riferimento all’adozione di singole misure specifiche nel caso in cui vengano a conoscenza di fatti pregiudizievoli, quali situazioni di rischio non adeguatamente governate.

Nel caso in esame la Corte ha ritenuto che la responsabilità dei deleganti sussistesse per violazione dei doveri riconducibili ad entrambe le tipologie di deleghe.

I principi affermati dalla Corte

Nelle società di capitali, gli obblighi a carico del datore di lavoro gravano indistintamente su tutti i componenti del consiglio di amministrazione. E’ fatto salvo il caso di delega, validamente conferita, della posizione di garanzia (si tratti di deleghe gestorie ex art. 2381 cod. civ. o di deleghe di funzioni ex art. 16 D.Lgs. n. 81 del 2008. Pur in presenza di tali (valide) deleghe, vi è responsabilità dell’intero consiglio di amministrazione se l’evento, come nella specie, sia risultato della totale carenza di effettiva procedimentalizzazione dell’attività produttiva quale politica aziendale volta a subordinare le esigenze della sicurezza rispetto al profitto.

In tal caso si configura infatti in capo all’intero consiglio di amministrazione sia la violazione dei doveri di vigilanza sull’andamento della gestione con potere sostitutivo (propri della delega gestoria) sia del dovere di vigilanza (proprio delega di funzioni) in cui si esplica l’obbligo inerente la gestione del rischio, ciò in quanto il consiglio di amministrazione è e resta il titolare del fascio di poteri in grado di incidere su esso tramite l’adottata politica aziendale.