Il TAR del Lazio ha respinto, con sentenze depositate in data 9 aprile 2024, i ricorsi contro l’obbligo di comunicazione del titolare effettivo, ai fini della normativa sull’antiriciclaggio.
L’obbligo di comunicare il titolare effettivo era stato introdotto dal decreto ministeriale del 29/09/2023, per andare a popolare il relativo registro.
A seguito della suddetta decisione del TAR, l’obbligo, sospeso in attesa della sentenza, è stato ripristinato e i termini scadono l’11 aprile 2024.
Nel frattempo, il Presidente dei commercialisti ha richiesto la proroga del termine di scadenza, ma allo stato non vi alcuna conferma dello slittamento del termine.
Ricordiamo che l’obbligo della comunicazione del titolare effettivo è rivolto a tutti i soggetti dotati di personalità giuridica (Srl, Spa, Sapa e società cooperative), le persone giuridiche private (associazioni, fondazioni, gli altri enti privato iscritte nel registro delle persone giuridiche), i trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e gli istituti affini.

La comunicazione si effettua all’ufficio del registro imprese della Camera di commercio territorialmente competente e spetta per le società agli amministratori, per le fondazioni al fondatore se in vita, oppure ai rappresentanti legali, mentre per i trust o affini, l’obbligo è in capo al fiduciario.
Per i soggetti costituiti dopo il 9 ottobre, la comunicazione deve essere effettuata entro 30 giorni dall’iscrizione alla Camera di commercio.
Si ricorda che il termine entro cui adempiere è perentorio e sono obbligati anche i soggetti che non devono applicare la normativa antiriciclaggio.
Per qualsiasi ulteriore informazione e chiarimento, potete contattare il nostro studio.




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