La Corte di Cassazione afferma l’inefficacia del licenziamento da parte del datore di lavoro formale, e l’applicabilità all’appalto non genuino della norma in materia di licenziamento in caso di somministrazione irregolare.
La Corte di Cassazione sez. lav. con la sentenza n°32412 del 22/11/2023 si pronuncia a proposito dei rimedi in materia di somministrazione irregolare e di appalto di servizi non genuino, in caso di licenziamento del lavoratore da parte del datore di lavoro formale.
Ricordiamo che per somministrazione di lavoro irregolare si intende quella effettuata in violazione delle norme che regolamentano tale tipo di contratto (articoli 31, 32 e 33 Decreto legislativo n°81 del 15/06/2015), mentre l’appalto non genuino è quello che non risponde ai criteri di cui all’articolo 29 del Decreto legislativo n°276 del 10/09/2003: organizzazione dei mezzi necessari da parte dell’appaltatore, esercizio da parte dell’appaltatore del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell’appalto, assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d’impresa.
La Corte ricorda in primo luogo che, in tema di somministrazione irregolare, è inefficace il licenziamento intimato dal datore di lavoro formale, in forza dell’interpretazione autentica (contenuta nell’articolo 80bis del D.L. n° 34 del 2020, art. 80 bis, convertito dalla L. n° 77 del 2020) dell’articolo 38 del D.lgs. n° 81 del 2015, ed afferma che tale principio è applicabile alla fattispecie del contratto di appalto non genuino, per il parallelismo delle tutele dei lavoratori contro fenomeni interpositori irregolari o simulati mediante contratti di somministrazione di lavoro o di appalto di servizi.
Conseguentemente il committente di appalto non genuino, così come l’utilizzatore nella somministrazione irregolare, non potrà avvalersi del licenziamento comminato dall’appaltatore e il lavoratore che provi l’esistenza di un rapporto lavorativo con il committente stesso, ha diritto alla riammissione in servizio, al pagamento delle retribuzioni e della contribuzione previdenziale e assistenziale




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