Novità sul contratto a tempo determinato (c.d. decreto lavoro)
Il recente decreto-legge del 04/05/2023, n. 48 (in Gazzetta Uff. 04/05/2023 n. 103), recante "Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro", ha modificato parzialmente la disciplina sul contratto a tempo determinato, prevista dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
Innanzitutto, si conferma la possibilità di stipulare dei contratti a termine e di somministrazione a termine senza obbligo di causali fino a 12 mesi di durata.
Per una durata superiore, ma comunque sempre entro i ventiquattro mesi, il decreto ha previsto come condizioni per l'apposizione del termine: i) la sostituzione di altri lavoratori, ovvero ii) le casistiche previste dai contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali purché stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, e, nel caso in cui questi contratti collettivi non prevedano nulla, iii) le casistiche previste dai contratti collettivi applicati in azienda.
In via residuale, se i suddetti contratti collettivi non prevedono alcuna casistica, potranno essere stipulati contratti di durata superiore a dodici mesi solo per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti. Si tratta però di una disciplina temporanea in vigore solo fino al 30 aprile 2024, in attesa di un ulteriore intervento normativo.
Non risultano invece confermate come causali idonee quelle legate ad esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività o quelle connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria, che erano previste nella precedente normativa.
Segue poi un elenco dei soggetti a cui non si applica tale disciplina, come le pubbliche amministrazioni, le università private, gli istituti pubblici o enti privati di ricerca, i lavoratori chiamati a svolgere attività di insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di trasferimento di know-how, di supporto all'innovazione, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione della stessa.
Ad ogni modo, per la definizione della disciplina si dovrà attendere la conversione in legge del decreto il cui iter è già iniziato.




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