Semplificazione delle informazioni e degli obblighi di pubblicazione
L’articolo 26 del c.d. “Decreto Lavoro” (D.L. n°48/2023), convertito con la Legge n°85/2023, ha semplificato quanto precedentemente previsto dal “Decreto Trasparenza” (D.Lgs. n°104/2022).
Il c.d. “Decreto Trasparenza”, aveva imposto al datore di lavoro di informare minuziosamente il lavoratore (sin dal momento dell’assunzione) di moltissimi aspetti riguardanti il rapporto di lavoro, anche mediante apposita documentazione allegata al contratto; con il nuovo “Decreto Lavoro” tale obbligo permane, ma con un impatto notevolmente ridotto in capo al datore di lavoro.
Cosa prevede la norma
La nuova norma prevede infatti esplicitamente che alcune di tali informazioni inerenti al rapporto di lavoro possano essere fornite al lavoratore mediante rinvio alla fonte normativa o al contratto collettivo, anche aziendale, che disciplina tali materie; si fa riferimento alle informazioni relative alla durata del periodo di prova, al diritto a ricevere la formazione, alla durata del congedo per ferie e degli altri congedi retribuiti, alle modalità del recesso da parte del datore o del lavoratore, al trattamento economico retributivo, alla programmazione dell’orario di lavoro ed agli enti che ricevono i contributi previdenziali ed assicurativi.
Per garantire tale semplificazione la nuova norma prevede però un nuovo obbligo a carico del datore di lavoro, che è ora tenuto a consegnare o a mettere a disposizione del personale, anche mediante pubblicazione sul sito web, i contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali, nonché gli eventuali regolamenti aziendali applicabili al rapporto di lavoro.
Sempre il c.d. “Decreto Trasparenza” prevedeva specifici obblighi informativi per il datore di lavoro o il committente pubblico e privato che utilizzasse sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati deputati a fornire indicazioni rilevanti ai fini della assunzione o del conferimento dell’incarico, della gestione o della cessazione del rapporto di lavoro, dell’assegnazione di compiti o mansioni nonché indicazioni incidenti sulla sorveglianza, la valutazione, le prestazioni e l’adempimento delle obbligazioni contrattuali dei lavoratori.
Nell’intento di restringere la portata di tale obbligo il “Decreto Lavoro” specifica che esso sussiste solo laddove tali sistemi siano “integralmente automatizzati”.
Restano fermi gli obblighi e le tutele dei lavoratori in materia di controlli a distanza ed in materia di protezione dei dati personali.
Sul decreto legge 48/2023 leggi anche: Decreto Lavoro




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