Pubblicata la legge 203/2024 con nuove disposizioni in materia di lavoro
Nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 303 del 28 dicembre 2024 è stata pubblicata la L. n. 203/2024 recante “Disposizioni in materia di lavoro”, collegata alla legge di bilancio.
La legge contiene diverse importanti novità, con l’intento di semplificare alcuni adempimenti connessi al rapporto di lavoro, di cui segnaliamo di seguito le principali.

Attività stagionali estese
L’art. 11 contiene una norma di interpretazione autentica in materia di attività stagionali, andando a modificare il comma 2 dell’articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno2015, n.81, relativo ai contratti a tempo determinato con riferimento ai contratti stagionali.
Si chiarisce che rientrano nelle attività stagionali, per le quali non si applica la disciplina delle causali, oltre a quelle indicate dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n.1525, le attività organizzate per fare fronte a intensificazioni dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno, nonché a esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall’impresa, secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro, ivi compresi quelli già sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge, stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria, ai sensi dell’articolo 51 del citato decreto legislativo n.81 del 2015.
Durata del periodo di prova
La norma integra l’articolo 7 del decreto legislativo del 27 giugno 2022 n° 104 (c.d. decreto trasparenza), che prevedeva – in forma alquanto generica – la necessità della proporzionalità, nei contratti a tempo determinato, tra durata del periodo di prova e durata del contratto, tenuto conto delle mansioni da svolgere in relazione alla natura dell’impiego.
Questa previsione è ora completata dall’indicazione, fatte salve le disposizioni più favorevoli della contrattazione collettiva, secondo cui la durata del periodo di prova è stabilita in un giorno di effettiva prestazione per ogni quindici giorni di calendario a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro, con una durata minima non inferiore a due giorni ed una massima non superiore a quindici giorni (per i rapporti di lavoro aventi durata non superiore a sei mesi), o a trenta giorni (per i rapporti aventi durata superiore a sei mesi e inferiore a dodici mesi).
Contratto di apprendistato
La norma prevede la possibilità di trasformare il contratto di apprendistato, successivamente al conseguimento della qualifica o del diploma professionale nonché del diploma di istruzione secondaria superiore o del certificato di specializzazione tecnica superiore, in contratto di apprendistato professionalizzante o in contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca e per la formazione professionale regionale.
Risoluzione del rapporto di lavoro per assenza ingiustificata
La norma prevede che in caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a quindici giorni, il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore.
In questo caso, il datore di lavoro ne dà comunicazione alla sede territoriale dell’ispettorato nazionale del lavoro, che può verificare la veridicità della comunicazione medesima.
Questa previsione, tuttavia, non si applica se il lavoratore dimostra l’impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza.
Conciliazione di lavoro a distanza
Si prevede la possibilità che i procedimenti di conciliazione in materia di lavoro previsti dagli articoli 410, 411 e 412-ter del Codice di procedura civile si svolgano con modalità telematica e mediante collegamenti audiovisivi.
Le modalità tecniche, tuttavia, dovranno essere dettate da un decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali da
adottare nei 12 mesi successivi all’entrata in vigore della norma.
Semplificazione della somministrazione di lavoro
La normativa esclude dal computo dei limiti quantitativi relativi alla somministrazione a tempo determinato di lavoratori, che non può superare il 30 per cento dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di stipulazione dei medesimi contratti, i lavoratori assunti dal somministratore a temp

o indeterminato o i lavoratori con determinate caratteristiche o assunti per determinate esigenze (p.es. svolgimento di attività stagionali o di specifici spettacoli, start-up, sostituzione di lavoratori assenti, lavoratori con più di 50 anni).
Inoltre, se il contratto tra agenzia di somministrazione e lavoratore è a tempo indeterminato, non si applica li limite di 24 mesi di durata complessiva della missione a tempo determinato presso un soggetto utilizzatore.
Rateizzazione debiti contributivi
Al fine di favorire la regolarizzazione spontanea dei debiti contributivi e agevolare i datori di lavoro in difficoltà economiche, la norma introduce la possibilità per l’INPS e l’INAIL di autorizzare la rateizzazione dei debiti contributivi, premi e accessori di legge, non affidati alla riscossione, fino a un massimo di 60 rate mensili.
La misura sarà valida dal 1° gennaio 2025, secondo determinate condizioni che dovranno essere definiti con successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
Sicurezza sul lavoro
Diverse sono anche le novità in materia di tutela e sicurezza sul lavoro, intervenendo sul Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro).
Il DDL prevede che nell’ambito della sorveglianza sanitaria effettuata dal medico competente, viene riconosciuta la possibilità di svolgere visite mediche preventive per valutare l’idoneità alla mansione specifica anche in fase preassuntiva.
In questa ipotesi, la visita medica preventiva in fase preassuntiva costituisce una delle modalità di adempimento dell’obbligo di visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro.
Sempre in materia di sorveglianza sanitaria, si prevede che, a seguito di assenze del lavoratore superiori a sessanta giorni continuativi, il medico competente possa valutare l’opportunità di non svolgere la visita medica prima della ripresa del lavoro. In questo caso, il medico competente è tenuto a esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.
Inoltre, viene introdotta la possibilità per il medico competente di evitare la ripetizione di esami clinici e diagnostici già effettuati risultanti dalla cartella clinica del lavoratore.




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