Annullato il verbale dell’Ispettorato che imponeva l’applicazione di un CCNL più favorevole
La questione affrontata dal TAR Lombardia, con sentenza n°2046 pubblicata in data 4 settembre 2023, riguardava l’annullamento del verbale con il quale l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Como-Lecco aveva contestato ad una cooperativa, impegnata nella fornitura di servizi di portierato, custodia, reception e guardiania non armata, l’irregolarità costituita dal pagamento delle retribuzioni al personale dipendente in misura inferiore ai livelli minimi previsti dalla contrattazione collettiva applicata.
In particolare, l’Ente verbalizzante imponeva alla cooperativa la corresponsione ai soci lavoratori dipendenti delle differenze retributive determinate secondo le tabelle previste dal CCNL Multiservizi, contestando alla cooperativa l’applicazione del CCNL relativo agli Istituti e Imprese di Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari.
Di parere contrario è stato il TAR Lombardia, il quale ricorda che l’art. 7, comma 4, del D.L.248 del 2007 prevede che “… in presenza di una pluralità di contratti collettivi della medesima categoria, le società cooperative che svolgono attività ricomprese nell’ambito di applicazione di quei contratti di categoria applicano ai propri soci lavoratori (…) i trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli dettati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria”.
Il TAR rileva che il CCNL relativo agli Istituti e Imprese di Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari era stato siglato tra gli altri, anche dalle associazioni sindacali FILCAMS-C.G.I.L. e FISASCAT-C.I.S.L. (e ratificato dalla U.G.L.) e dalle Associazioni datoriali A.N.I.V.P., ASSVIGILANZA e UNIV, rientrava pertanto tra quelli indicati dal citato articolo 7 D.L. 248/2007.
Pertanto, ad avviso del TAR, l’Ispettorato aveva illegittimamente ritenuto applicabile il contratto collettivo per l’area Multiservizi in quanto relativo anche ad aree di attività estranee alla cooperativa destinataria del provvedimento, e per converso correttamente la cooperativa aveva applicato il CCNL specifico per il settore di attività, cioè quello per i dipendenti di Istituti ed Imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari, contratto siglato, come il Multiservizi.
Quanto all’obiezione circa l’insufficienza dei minimi salariali di tale contratto rispetto all’articolo 36 della Costituzione, secondo il TAR il fatto stesso che un CCNL sia sottoscritto da parte delle associazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative, lo rende idoneo a fungere da parametro per l’individuazione della soglia della retribuzione da considerare idonea e proporzionata ai sensi dell’art. 36 Cost..
Due le ulteriori considerazioni poste a base di tale decisione: la prima secondo la quale il livello retributivo individuato nel CCNL Vigilanza e Servizi Fiduciari è stato assunto a parametro di riferimento da parte del Ministero del Lavoro per le prestazioni offerte dalle imprese aggiudicatarie di appalti pubblici; la seconda è che gli stessi Enti pubblici – tra i quali lo stesso Ispettorato del Lavoro verbalizzante – che indicono gare di appalto per l’aggiudicazione di servizi di vigilanza, richiedono alle imprese partecipanti l’applicazione del CCNL Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari.
La decisione, a nostro avviso discutibile laddove finisce con attribuire ai CCNL un valore esclusivo di parametro di proporzionalità ai sensi dell’articolo 36 Cost., ha il merito di evidenziare la necessità di superare contraddizioni ed opacità di un impianto normativo e di un sistema di cui fanno le spese i lavoratori ma anche gli operatori economici.




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